Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della
Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli
Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
cinque anni. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal presidente della Regione, non meno di trenta e non più di quarantacinque
Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
anni. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima
Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano. Le elezioni del nuovo